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Modifiche riforma Cartabia

Gentili Avvocati e parti

nel ringraziarVi della fiducia cui avete onorato, questo Organismo ed i suoi mediatori,  ricevuta negli anni, Vi comunico le novita' introdotte al fine di rendervi ancora piu’ note le modifiche che l’istituto della mediazione incontrera’ alla data del 01/07/2023

 

N.B. Con l’entrata in vigore del D.lgs 149/2022 le modifiche risulteranno in vigore dal 30/06/2023. Sfortunatamente, ad oggi 29/06/2023, non e’ stato ancora emanato il Decreto Attuativo in riforma del D.M. 180/2010. Tale “vuoto normativo” ci ha impedito sino ad ora di comunicarLe le modifiche che, dalla documentazione e dalle bozze circolanti, dovrebbero rispecchiare quanto segue.

Ero indeciso se procedere a questa comunicazione, ma alla fine ha prevalso la necessita’ di informarLa, con trasparenza, PRIMA dell’entrata in vigore delle modifiche che se diverse all’esito del Decreto attuativo Le verranno prontamente comunicate al momento del deposito delle istanze dal 01/07/2023 .

Nelle comunicazioni di notifica alle parti questo organismo provvedera’, sino alla emanazione del Decreto attuativo, a riservarsi l’incasso delle somme previste al raggiungimento della certezza con la pubblicazione del nuovo D.M. 180/2010 modificato.

 

Nel riassumere i corposi cambiamenti previsti, Vi assicuro che continueremo, nel nostro piccolo , a fornire il miglior servizio possibile senza distaccarci da quanto gia’ concretizzato negli anni. La nostra idea di mediazione e’ sempre stata, e sarà, quella di tipo “sartoriale”, basato sulla qualita’ dei procedimenti e non sui meri numeri, che vada incontro alle esigenze delle parti, degli avvocati e del territorio.

Spero di poter condividere, anche con Lei, il nuovo percorso della mediazione in Italia, cosi’ come gia’ fatto nei nostri precedenti 12 Anni di attivita’ e nel reciproco rispetto dei ruoli e delle professionalita’.  

 

Principali Modifiche relative alla procedura di mediazione:

 

     Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

     Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

     Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente. A queste di aggiungono quelle aventi ad oggetto: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, 

     Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

     A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

     L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

     Quando l’azione di cui all’articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

 

 

 

Principali Modifiche relative alla mancata partecipazione alla mediazione:

 

     Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

     Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

     Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

 

 

Principali Modifiche relative al credito di imposta maturato dagli assistiti circa le indennita’ di mediazione versate all’Organismo:

 

In favore delle parti il credito di imposta è riconosciuto in due casi distinti:

     Il primo riguarda le ipotesi in cui in sede di mediazione le parti raggiungano un accordo

In questo caso il credito di imposta viene commisurato all’indennità che viene riconosciuta agli organismi di mediazione per le spese di mediazione dovute per concludere l’accordo e per gli incontri che seguono al primo, se nel corso di questo non viene raggiunto l’accordo. 

Nello specifico questo credito di imposta è previsto nella misura massima di 600,00 euro per ogni procedura con il limite annuale che varia in base al soggetto:

-2.400,00 euro per le persone fisiche; 

-24.000,00 euro per le persone giuridiche.

     Il secondo credito di imposta, che va ad aggiungersi al precedente, è previsto invece nei casi in cui la mediazione è obbligatoria o viene disposta dal giudice. 

In tal caso il vantaggio fiscale viene commisurato al compenso che viene pagato al proprio avvocato per l’assistenza in mediazione, nel rispetto dei parametri forensi e del limite di importo di 600 euro. 

     Un ulteriore credito di imposta viene infine riconosciuto quando la mediazione si conclude con un accordo e questo esito porta all’estinzione del processo. L’importo di questo credito di imposta viene calcolato in base alla somma del contributo unificato pagato per avviare il processo, nel limite di 518,00 euro.

 

Principali Modifiche relative all’esenzione fiscale per i verbali di accordo oggetto di trascrizione:

Il primo beneficio fiscale della mediazione è rappresentato dall’esenzione di tutti gli atti, documenti e provvedimenti adottati e redatti nel corso della mediazione da tasse, imposta di bollo e spese.

Il verbale contenente l’accordo di mediazione è esente invece dal pagamento dell’imposta di registro nel limite di valore di 100.000 euro, altrimenti la stessa è dovuta per la parte eccedente tale importo.

 

Principali Modifiche relative ai costi della mediazione, del primo incontro e di quelli successivi:

A seguito delle modifiche apportate al D.M. 180/2010 art.28, entrato in vigore dal 30/06/2023, il primo incontro non e’ piu’ gratuito ma compreso in un importo di “ indennita’ “ in cui rientrano le spese di avvio( o segreteria) e le spese di mediazione. Il “nuovo” primo incontro sara’ sempre effettivo, non sara’ piu’ richiesta alle parti la volonta’ di entrare o meno nel merito, e si procedera’ dunque sempre e direttamente alla fase di mediazione con l’ausilio del mediatore incaricato.

Tali costi, al netto d’IVA, si applicano anche in caso di mancata partecipazione del chiamato ed ai fini del ricevimento del verbale negativo per assolvere alla condizione di procedibilita’.

Tali importi non sono derogabili ed il mancato rispetto da parte dell’Organismo di Mediazione comporta, per lo stesso, la sanzione della cancellazione da parte del Ministero di Giustizia ai sensi dell’art.36 comma 1 lett B.

 

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.

2. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.

3. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall’articolo 16, comma 4.

 

4. Sono dovuti e versati a titolo di SPESE DI AVVIO i seguenti importi:

€ 40,00 per le liti di valore sino ad € 1.000,00;

€ 75,00 per le liti di valore €1.000,01 sino a € 50.000,00;

€ 110,00 per le liti di valore superiore ad € 50.000,00 ed indeterminato;

 

5. Sono dovuti a titolo di SPESE DI MEDIAZIONE i seguenti importi:

€ 60,00 per le liti di valore non superiore a €1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;

€ 120,00 per le liti di valore da €1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

 

6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.

7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 1 ( Tabella A approvata dal Ministero di Giustizia che si riporta di seguito).

8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l’indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5 è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione, determinate ai sensi del comma 7.

 

-In caso di raggiungimento dell’accordo al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell’articolo 28, comma 7 sono calcolate, per gli organismi pubblici in conformità alla tabella di cui all’allegato A, e per gli organismi privati, in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5( SPESE DI MEDIAZIONE), con una maggiorazione del dieci per cento.

 

-In caso di raggiungimento dell’accordo in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati, le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all’allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, maggiorate del venticinque per cento, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5(SPESE DI MEDIAZIONE).

 

-Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza accordo sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati, le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all’allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5(SPESE DI MEDIAZIONE).

 

 

ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE OLTRE IVA PER LE MATERIE OBBLIGATORIE, TABELLA A:    

 

 

 

 

ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE OLTRE IVA PER LE MATERIE VOLONTARIE, TABELLA A:

 

 

 

E’ sicuramente scopo della riforma aumentare, agevolare ed invogliare le parti e gli avvocati al raggiungimento di un accordo in sede di mediazione. Infatti i costi, per le parti che raggiungono un accordo in mediazione, sono pressoche’ invariati rispetto al periodo ante riforma Cartabia. Vengono invece maggiormente “penalizzate” quelle parti che partecipano alla procedura senza raggiungere un accordo oppure per soddisfare la condizione di procedibilita’.

 

Tenuto conto dell’aumento dei costi, cosi’ come previsti, La prego di notiziare i suoi assistiti di tale cosa, fermo restando la disponibilita’ che abbiamo sempre cercato di manifestare circa i costi, negli anni precedenti.

Resto certo della sua fattiva collaborazione, confermando la mia disponibilita’ a qualsiasi ulteriore chiarimento.

 

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